Statuti
I. Ragione sociale e principi
Art. 1 Ragione sociale e sede
- L’Associazione Fondali Puliti del Ceresio (As.Fo.Pu.Ce, in seguito “Associazione”) è un’associazione apolitica ed aconfessionale di pubblica utilità ai sensi degli art. 60 ss. del Codice civile svizzero, fondata in data 23 aprile 1998.
- La sede dell’Associazione è nello stesso luogo del domicilio del Presidente pro tempore.
Art. 2 Obiettivi
Mossa da un profondo rispetto per il patrimonio naturale lacustre e fluviale e consapevole della responsabilità dell’uomo nei confronti delle acque, l’Associazione si dedica alla salvaguardia dei laghi e fiumi nel Sottoceneri e nel bacino imbrifero del Ceresio. In particolare, l’Associazione persegue i seguenti obiettivi:
- La pulizia dei fondali e delle rive dei fiumi e dei laghi.
- La protezione con ogni mezzo adatto e disponibile di laghi e fiumi, favorendo la conservazione e lo sviluppo delle specie animali e vegetali che vi vivono.
- La sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle diverse categorie di utenti dei laghi e dei fiumi sulla necessità di rispettare e proteggere le acque.
- La collaborazione con altre associazioni, enti pubblici e privati, persone giuridiche e fisiche, attive in campi affini e compatibili agli scopi dell’Associazione.
- La creazione e la salvaguardia di habitat lacustri e fluviali di particolare interesse naturalistico.
II. Finanze
Art. 3 Principi
- L’anno contabile corrisponde all’anno solare.
- La direzione (comitato) allestisce annualmente il preventivo, il consuntivo ed il bilancio, che sottopone all’assemblea generale per approvazione.
Art. 4 Entrate
Le risorse finanziarie dell’Associazione sono:
- il reddito da patrimonio sociale
- i sussidi accordati da privati ed enti pubblici
- il ricavato da collette e campagne
- il ricavato dall’offerta di prestazioni di servizi
Art. 5 Uscite
- Le uscite non devono superare il preventivo. Eventuali maggiori uscite sono possibili se i mezzi dell’Associazione o sussidi speciali lo permettono.
- La direzione può approvare spese uniche per un ammontare massimo di fr. 5'000.- e spese ricorrenti massime di fr. 2'000.- annui.
III. Rappresentanza
Art. 6 Diritto di firma
Hanno diritto di firma a due, vincolante l’Associazione:
- il Presidente ed il Segretario
- il Vicepresidente ed il Segretario
- il Presidente ed il Cassiere
- il Vicepresidente ed il Cassiere, eccetto il caso di cui all’art. 16 cpv. 2
Art. 7 Responsabilità
- L’Associazione risponde con il proprio patrimonio delle sue obbligazioni. È esclusa la responsabilità personale dei membri della direzione e dei soci per obbligazioni dell’Associazione.
- È fatto salvo il diritto di regresso dell’Associazione nei confronti dei membri della direzione e dei soci in caso di dolo o negligenza grave.
IV. Soci
Art. 8 Principi
Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche che si riconoscono negli scopi perseguiti dall’Associazione.
Art. 9 Ammissione
- Ogni interessato che possegga i requisiti di cui all’art. 8 dei presenti statuti può presentare domanda di adesione all’Associazione.
- La direzione vaglia le candidature e decide liberamente in merito.
Art. 10 Esclusione
- La direzione può pronunciare l’esclusione di un socio dall’Associazione previa sua audizione. La direzione non è tenuta a giustificare l’esclusione.
V. Organizzazione
Art. 11 Organi
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’assemblea generale (organo decisionale)
- la direzione (organo esecutivo)
- l’ufficio di revisione
a) Assemblea generale
Art. 12 Convocazione
- L’assemblea generale si riunisce, su convocazione della direzione, almeno una volta all’anno, di regola entro il 30 aprile.
- La direzione o almeno un quinto dei soci possono convocare un’assemblea generale straordinaria. All’ordine del giorno devono essere menzionati i motivi della convocazione.
- La convocazione all’assemblea, unitamente all’ordine del giorno, avviene per iscritto e deve essere inviata con almeno 30 giorni di preavviso sulla data prevista per l’assemblea.
- La direzione decide sulle modalità di convocazione.
Art. 13 Svolgimento dell’assemblea
- L’assemblea è diretta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Segretario. In caso di elezioni verrà scelto un Presidente di giornata.
- La procura a terzi è autorizzata.
Art. 14 Competenze
L’assemblea ha potere decisionale su tutte le competenze accordate dalla legge e dai presenti statuti, in particolare:
- elezione del Presidente
- elezione e destituzione della direzione e dell’ufficio di revisione
- approvazione degli statuti
- approvazione del preventivo e del programma delle attività
- approvazione dei conti e scarico della direzione
- scioglimento dell’Associazione
Art. 15 Procedura decisionale
- Ogni assemblea convocata secondo gli statuti è atta a deliberare ed ha potere decisionale. Non è previsto alcun quorum minimo di presenze:
- Tutti i soci hanno diritto ad un voto. Il diritto di voto è sospeso nei casi previsti dalla legge.
- Ogni socio ha diritto a prendere la parola ed esprime la propria opinione.
- Il Presidente o il suo sostituto può limitare il diritto di esprimersi dei soci qualora ne venga abusato.
- Le elezioni e le votazioni sono tenute per alzata di mano, è fatto salvo il diritto di un terzo dei soci di richiedere il voto segreto scritto.
- Le decisioni sono prese a maggioranza semplice.
b) Direzione
Art. 16 Composizione
- La direzione è composta da un presidente, un vicepresidente, un cassiere, un segretario e da altre persone, non eccedenti il numero di sette.
- Le cariche di presidente, vicepresidente e segretario sono incompatibili tra di loro e con la funzione di membro dell’organo di revisione. Sono per contro cumulabili le cariche di segretario e cassiere, rispettivamente di vicepresidente e cassiere.
- Il cantone Ticino ed il Consorzio per la pulizia delle rive e dello specchio d’acqua del lago Ceresio hanno il diritto di chiedere di essere rappresentati nella direzione.
Art. 17 Elezione
- Ad eccezione della carica di presidente, attribuita dall’assemblea, le cariche vengono attribuite internamente alla direzione. L’assemblea ha diritto di opposizione.
- I membri della direzione sono eletti dall’assemblea per un periodo di un anno e sono rieleggibili.
Art. 18 Competenze
- La direzione è l’organo esecutivo dell’Associazione.
- La direzione è competente in tutte le questioni che non spettano, per legge o secondo i presenti statuti, all’assemblea generale.
- La direzione può emanare, se lo ritiene utile, regolamenti tecnici ed amministrativi.
Art. 19 Riunioni
- La direzione si riunisce ogni qualvolta la gestione dell’Associazione lo richieda, ma perlomeno due volte all’anno.
- Le riunioni sono convocate dal Presidente o da almeno quattro membri della direzione.
Art. 20 Decisioni
- La direzione, dopo discussione, delibera sulle questioni di sua competenza tramite votazione per alzata di mano. Le decisioni vengono prese a semplice maggioranza dei membri presenti.
- Ogni membro della direzione ha diritto ad un voto.
- È ammessa la procura ad un altro membro della direzione per la votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
- In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
c) Ufficio di revisione
Art. 21 Organizzazione e competenze
- L’organo di revisione è composto da due persone, elette dall’assemblea per un periodo di un anno ed è rieleggibile.
- La carica è onorifica e non vengono riconosciute indennità.
- L’ufficio di revisione sottostà alle regole legali sull’organo di revisione delle società anonime (art. 728 ss. CO).
- L’organo di revisione presenta ogni anno in occasione dell’assemblea generale ordinaria un rapporto scritto in merito al suo operato.
VI. Revisione degli statuti e scioglimento
Art. 22 Revisione degli statuti
- Un’istanza di revisione degli statuti può essere presentata da almeno un terzo dei soci.
- La Direzione si incarica di elaborare i nuovi statuti secondo i desideri espressi dai soci.
Art. 23 Scioglimento - procedura
- L’Associazione viene sciolta con decisione di almeno due terzi dei voti in occasione di un’assemblea generale.
- La direzione pro tempore è incaricata di svolgere le pratiche di liquidazione dell’Associazione.
Art. 24 Capitale
- Un eventuale capitale sociale rimanente dopo lo scioglimento dell’Associazione va devoluto ad una persona giuridica avente scopi simili all’Associazione.
- L’assemblea che scioglie l’Associazione deciderà il nome del beneficiario e l’eventuale limitazione di utilizzo del capitale sociale rimanente.
VII. Entrata in vigore degli statuti
Art. 25 Entrata in vigore
I presenti statuti sostituiscono quelli approvati in occasione dell’assemblea costituente del 23 aprile 1998 ed entrano in vigore immediatamente dopo la ratifica da parte dell’assemblea generale straordinaria del 18 settembre 2002.